Come richiedere il finanziamento – Ente Nazionale per il Microcredito

 

  • ITER PROCEDURALE PER LA RICHIESTA DEL MICROCREDITO PER L’HOUSING

 

Qual è l’iter procedurale per richiedere il Microcredito per l’Housing?

Il soggetto interessato può avviare il processo di finanziamento sia recandosi personalmente presso una banca convenzionata con l’Ente Nazionale per il Microcredito sia rivolgendosi direttamente a uno dei tutor iscritto nell’elenco tenuto dall’Ente stesso .

 

  • Se il cliente si reca presso la banca:

 

  • presenta la richiesta di finanziamento con la copertura della garanzia pubblica del Fondo PMI – Sezione Microcredito;
  • la banca effettua un primo esame sulle caratteristiche del soggetto richiedente e sulle finalità del finanziamento e, in caso di esito positivo, accede al portale dedicato dell’Ente per inserire la richiesta di tutoraggio;
  • il Tutor di microcredito contatta il cliente per definire un primo incontro e dà avvio all’istruttoria acquisendo tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’idea imprenditoriale presentata;
  • successivamente, lo stesso Tutor entro 30 giorni (o in casi eccezionali entro 120 giorni) porta a termine l’istruttoria, elaborando il business plan e comunicando poi l’esito del tutoraggio alla filiale;
  • l’operatore di sportello, una volta presa visione del documento di business plan, comunica entro 30 giorni l’erogazione o la mancata concessione del finanziamento;
  • l’importo deliberato viene reso disponibile al cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa firma di un’autodichiarazione di destinazione d’uso dell’importo, mentre il restante 80% viene vincolato con prenotazione sul conto corrente e i pagamenti vengono effettuati direttamente dalla Banca alla presentazione dei giustificativi di pagamento.

 

  • Se il cliente si rivolge direttamente al tutor:

 

  • il tutor effettua una pre-istruttoria finalizzata a verificare che il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al microcredito;
  • in caso di esito positivo il tutor invita il richiedente a recarsi presso una delle filiali delle banche convenzionate con l’Ente;
  • la banca verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi per accedere al microcredito. In caso di esito positivo, l’operatore di filiale predispone e invia all’Ente un modulo predefinito in cui sono raccolti tutti i dati del soggetto richiedente, nonché l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali;
  • l’Ente verifica la corretta compilazione del modulo inviatogli dall’istituto di credito e censisce il soggetto richiedente nella propria piattaforma gestionale;
  • l’Ente assegna la richiesta di microcredito al tutor che inizialmente ha indirizzato il soggetto presso la filiale della banca:
  • entro 5 giorni dalla data di assegnazione della richiesta di microcredito, il tutor contatta il soggetto richiedente per fissare un incontro finalizzato all’erogazione dei servizi ausiliari. Attraverso la piattaforma gestionale il tutor invia alla banca il business plan. Il tutor esprime un parere di indirizzo in ordine alla finanziabilità dell’idea imprenditoriale analizzata, nonché in ordine alla vocazione imprenditoriale del soggetto richiedente;
  • la banca, qualora decida di finanziare il soggetto richiedente, provvede a richiedere la garanzia al Fondo centrale di garanzia per le PMI che a sua volta, espletate le verifiche del caso, procede al rilascio della stessa garanzia senza alcuna valutazione di merito in ordine alla finanziabilità del richiedente. Tale valutazione infatti, nel caso del microcredito, è riservata al soggetto finanziatore;
  • l’importo deliberato viene reso disponibile al cliente come nel caso A).

 

  • ACCESSO AL MICROCREDITO PER L’HOUSING

 

Il Microcredito per l’Housing è una misura a bando? È previsto un limite al numero di progetti finanziabili?

No, il Microcredito per l’Housing, come definito dall’Ente Nazionale per il Microcredito, è una misura finanziata dalle banche convenzionate (inserire hyperlink) con l’Ente stesso, a valere su risorse proprie. Pertanto, non si tratta di una misura ”a bando”, ma ”a sportello” e non è previsto un limite al numero massimo dei progetti finanziabili, se non in caso di esaurimento delle risorse messe a disposizione dalle banche.

 

  • CUMULABILITÀ DEL MICROCREDITO PER L’HOUSING

 

L’operazione di microcredito per l’Housing può essere cumulata con un’altra operazione di finanziamento?

Partendo, dal presupposto che il Microcredito per l’Housing si configura come un microcredito di tipo imprenditoriale e, in quanto tale, è disciplinato dalle norme di cui all’art. 111, comma 1, del Testo Unico Bancario e dal Titolo I del decreto n. 176 del 2014, distinguiamo due casi:

  1. il caso in cui un finanziamento di Microcredito per l’Housing integri un altro finanziamento non rientrante nella disciplina sul microcredito (ad esempio un finanziamento bancario ordinario o anche un finanziamento agevolato a valere su fondi pubblici);
  2. il caso in cui il soggetto beneficiario di un microcredito per l’Housing intenda richiedere un nuovo microcredito.

Nel primo caso, non sussiste alcun vincolo di cumulabilità, fermo restando la facoltà della banca di concedere o rifiutare il microcredito in considerazione del livello di indebitamento del cliente e, quindi, della sua “capacità di rimborso”.

Nel secondo caso, si applica la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto 176/2014, che prevede quanto segue: “L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro”.

Si ricorda che il comma 1 del decreto 176/2014 prevede la possibilità di elevare l’importo massimo del microcredito da € 25.000 a 35.000 nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  • lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

Esempio: se il soggetto beneficiario ha già ottenuto un microcredito per 25.000 euro (oltre interessi) e, avendo già rimborsato rate per complessivi 15.000 euro (oltre interessi) ha a suo carico un residuo debito di 10.000 euro, potrà beneficiare di un nuovo microcredito per un massimo di 15.000 euro.

Ovviamente, occorrerà verificare che la nuova operazione di microcredito non sia stipulata oltre i 5 anni dall’apertura della partita CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO “NON BANCABILE”

 

 

Ho letto che il microcredito è riservato ai cosiddetti “non bancabili”. Si può dare una definizione di tale categoria di soggetti?

Non esiste alcuna definizione giuridica di “non bancabilità”. Tale concetto è entrato nell’uso comune – soprattutto quando si parla dei soggetti destinatari di microcredito – per definire quelle persone o imprese considerate non idonee a fruire di servizi e/o prodotti del settore finanziario tradizionale: quindi, non solo i precari, i disoccupati, gli immigrati, i giovani, ma anche numerose persone appartenenti al ceto medio o ex imprenditori che, a causa della crisi economica, hanno subito eventi di fallimento o di impoverimento.

Di fatto, ogni banca o intermediario finanziario – nel rispetto delle norme generali di sana e prudente gestione disposte dalla Banca d’Italia – adotta criteri specifici per la valutazione dell’affidabilità di un cliente. In particolare, durante la fase di istruttoria valuta tutte le informazioni raccolte ed esprime un giudizio sull’affidabilità creditizia del cliente stesso.

Per esprimere tale giudizio, la banca si basa su elementi oggettivi e soggettivi.

  1. Gli elementi oggettivi sono ricavati da tre fonti:
  • i dati anagrafici del cliente, forniti al momento della richiesta;
  • la Centrale Rischi di Banca d’Italia, che fornisce informazioni sulla storia creditizia del cliente riguardo ai finanziamenti di importo elevato;
  • le banche-dati private (come CRIF), che forniscono informazioni sui prestiti di importo più contenuto.

Ad esempio, un soggetto può essere considerato “non bancabile” o “non affidabile” quando abbia subito nel passato protesti e/o risultino evidenze di mancati pagamenti relativi a prestiti precedentemente ottenuti (segnalazione negativa da parte di banche dati sui rischi di credito).

Gli elementi soggettivi dipendono dalla credit policy della banca. Il più importante è il rapporto rata-reddito, con il quale si misura la “capacità di rimborso” del cliente in relazione a tutti i suoi impegni mensili di pagamento (quali affitto, bollette, rate di altri prestiti, ecc.). L’erogazione di un prestito può essere pertanto rifiutata quando si evidenzi una “capacità di rimborso” non sufficiente, ad esempio a causa di altri finanziamenti in corso che, in aggiunta al prestito richiesto, impegnerebbero il soggetto richiedente oltre un limite per lui sostenibile (rischio di sovra-indebitamento)