Qual è l’iter procedurale per richiedere il Microcredito per l’Housing?
Il soggetto interessato può avviare il processo di finanziamento sia recandosi personalmente presso una banca convenzionata con l’Ente Nazionale per il Microcredito sia rivolgendosi direttamente a uno dei tutor iscritto nell’elenco tenuto dall’Ente stesso .
Il Microcredito per l’Housing è una misura a bando? È previsto un limite al numero di progetti finanziabili?
No, il Microcredito per l’Housing, come definito dall’Ente Nazionale per il Microcredito, è una misura finanziata dalle banche convenzionate (inserire hyperlink) con l’Ente stesso, a valere su risorse proprie. Pertanto, non si tratta di una misura ”a bando”, ma ”a sportello” e non è previsto un limite al numero massimo dei progetti finanziabili, se non in caso di esaurimento delle risorse messe a disposizione dalle banche.
L’operazione di microcredito per l’Housing può essere cumulata con un’altra operazione di finanziamento?
Partendo, dal presupposto che il Microcredito per l’Housing si configura come un microcredito di tipo imprenditoriale e, in quanto tale, è disciplinato dalle norme di cui all’art. 111, comma 1, del Testo Unico Bancario e dal Titolo I del decreto n. 176 del 2014, distinguiamo due casi:
Nel primo caso, non sussiste alcun vincolo di cumulabilità, fermo restando la facoltà della banca di concedere o rifiutare il microcredito in considerazione del livello di indebitamento del cliente e, quindi, della sua “capacità di rimborso”.
Nel secondo caso, si applica la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto 176/2014, che prevede quanto segue: “L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro”.
Si ricorda che il comma 1 del decreto 176/2014 prevede la possibilità di elevare l’importo massimo del microcredito da € 25.000 a 35.000 nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
Esempio: se il soggetto beneficiario ha già ottenuto un microcredito per 25.000 euro (oltre interessi) e, avendo già rimborsato rate per complessivi 15.000 euro (oltre interessi) ha a suo carico un residuo debito di 10.000 euro, potrà beneficiare di un nuovo microcredito per un massimo di 15.000 euro.
Ovviamente, occorrerà verificare che la nuova operazione di microcredito non sia stipulata oltre i 5 anni dall’apertura della partita CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO “NON BANCABILE”
Ho letto che il microcredito è riservato ai cosiddetti “non bancabili”. Si può dare una definizione di tale categoria di soggetti?
Non esiste alcuna definizione giuridica di “non bancabilità”. Tale concetto è entrato nell’uso comune – soprattutto quando si parla dei soggetti destinatari di microcredito – per definire quelle persone o imprese considerate non idonee a fruire di servizi e/o prodotti del settore finanziario tradizionale: quindi, non solo i precari, i disoccupati, gli immigrati, i giovani, ma anche numerose persone appartenenti al ceto medio o ex imprenditori che, a causa della crisi economica, hanno subito eventi di fallimento o di impoverimento.
Di fatto, ogni banca o intermediario finanziario – nel rispetto delle norme generali di sana e prudente gestione disposte dalla Banca d’Italia – adotta criteri specifici per la valutazione dell’affidabilità di un cliente. In particolare, durante la fase di istruttoria valuta tutte le informazioni raccolte ed esprime un giudizio sull’affidabilità creditizia del cliente stesso.
Per esprimere tale giudizio, la banca si basa su elementi oggettivi e soggettivi.
Ad esempio, un soggetto può essere considerato “non bancabile” o “non affidabile” quando abbia subito nel passato protesti e/o risultino evidenze di mancati pagamenti relativi a prestiti precedentemente ottenuti (segnalazione negativa da parte di banche dati sui rischi di credito).
Gli elementi soggettivi dipendono dalla credit policy della banca. Il più importante è il rapporto rata-reddito, con il quale si misura la “capacità di rimborso” del cliente in relazione a tutti i suoi impegni mensili di pagamento (quali affitto, bollette, rate di altri prestiti, ecc.). L’erogazione di un prestito può essere pertanto rifiutata quando si evidenzi una “capacità di rimborso” non sufficiente, ad esempio a causa di altri finanziamenti in corso che, in aggiunta al prestito richiesto, impegnerebbero il soggetto richiedente oltre un limite per lui sostenibile (rischio di sovra-indebitamento)